quietanza salvo buon fine è difforme rispetto allo
schema paradigmatico della quietanza
Not.
Mariaserena Catalano
Le parti di una compravendita non vogliono citare gli assegni (circolari)
utilizzati per il pagamento, ma il venditore vuole rilasciare quietanza salvo
buon fine (gli assegni circolari sono trasferibili, e girati prima dall'intestatario,
e poi dall'acquirente al venditore).
Può genericamente dirsi: " Le parti indicano il prezzo di vendita
in Lire centomilioni. La parte venditrice rilascia quietanza dell' intero
prezzo di vendita, salvo buon fine del pagamento, e rinuncia all'ipoteca
legale..." senza fare nessun riferimento agli strumenti di pagamento
utilizzati?
Not. Adriano Pischetola
La dottrina più attenta rileva un'antinomia insanabile tra la
quietanza 'in senso tecnico' (come disciplinata dall'art.1199, c.c., intesa
come atto unilaterale di natura confessoria e non negoziale - così Cass.
77/3798 - contenente il riconoscimento di quanto è stato prestato) e la
clausola 'salvo buon fine' per l'evidente considerazione che appare
incongruo dichiarare 'prestato' quanto prestato non è stato ancora; delle
due l'una: o la prestazione c'è stata o non c'è stata.
Nè appare possibile rilasciare una quietanza condizionata al verificarsi
dell'evento prestazione (pure peraltro ritenuta legittima da dottrina
minoritaria, ancorché autorevole, Natoli, L'attuazione del rapporto
obbligatorio, Milano, 1966, pag. 267) per difformità rispetto allo
schema paradigmatico della quietanza, come disciplinata nell'art. 1199,
c.c., che pare non tollerare - in quanto atto di natura non negoziale -
l'apposizione di elementi accidentali.
Ulteriori riferimenti li puoi trovare menzionati in Notariato, Ipsoa,
n.2/2000 pagg.172 e ss.